SOMMARIO: 1. PREMESSA IN FATTO – 2. SUCCESSIONE TESTAMENTARIA – 3. DIVIETO DI PATTO SUCCESSORIO – 4. SUCCESSIONE LEGITTIMA – 5. ACCETTAZIONE TACITA – 6. ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO 7. RINUNCIA ALL’EREDITÀ – 8. IMPUGNAZIONE DELLA RINUNZIA – 9. CONCLUSIONI.
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1) Premessa in fatto.
In relazione al quesito se sussista il pericolo che, al momento della morte di un genitore, i creditori dell’altro possano rivalersi sulla quota di eredità (50%) a questi spettante – chiedendo all’occorrenza il sequestro conservativo e la vendita di uno o più immobili per il soddisfacimento dei propri diritti (nei limiti del 50% del valore della quota) – scendo qui di seguito ad illustrare gli istituti sottesi alla questione giuridica, la cui soluzione consente di comprednere come la Legge tuteli i creditori personali dell’erede in sofferenza.
Si domanda in particolare se – nel particolare contesto dell’inizio di un principio di Alzheimer cui pare sia affetto – il genitore in bonis possa cautalre i propri beni con la redazione testamento a favore dell’unico figlio al quale lasciare l’intero compendio immobiliare.
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