Enel Energia S.p.a. (anche “Enel”) passava alla notificazione nei confronti del Consumatore un decreto ingiuntivo per il pagamento di alcune fatture, unilateralmente emesse a conguaglio dai propri terminali nell’ambito di un rapporto di fornitura di energia elettrica. A seguito di opposizione, Enel si costituiva riassumendo la propria difesa nella seguente massima: “Enel non svolge attività di produzione, trasmissione o distribuzione di energia ma acquista energia elettrica dai propri fornitori e la rivende ai clienti finali, per cui non è gravata della prova di quanto effettivamente fatturato. Anche in sede di giudizio ordinario conseguente all’ opposizione a decreto ingiuntivo, in base all’ esibizione di estratto autentico notarile e al principio di presunzione di veridicità delle fatture nonché di non contestazione, le fatture di Enel diventano prova del credito e si verifica l’inversione dell’onere della prova, per cui è il Cliente a dovere provare che i consumi esposti non sono reali. La presunzione di veridicità delle fatture diventano prova, con disapplicazione dell’art. 2696 c.c. a favore di Enel.

L’Opposta deduceva la complessità ella vicenda e richiamava l’applicazione del D.Lgs. 79/1999 (che si limita a delineare i soggetti e l’oggetto del Mercato di vendita di energia elettrica); di contro, il Consumatore replicava che la norma ex adverso richiamata non derogasse ai principi sostanziali e procedurali di diritto comune e non introducesse deroghe alle regole ordinarie di distribuzione dei carichi probatori, riservando – ovviamente – la disciplina dei rapporti al Codice Civile.
La tesi di parte Opposta era subito contestata come grottesca, tanto più se accompagnata da scontate disquisizioni sull’efficacia delle scritture contabili in sede monitoria e dall’esame di sentenze che riguardavano l’applicazione dell’art. 115 c.p.c.
Si replicava come fosse pacifico il valore di semi-prova delle scritture contabili in sede sommaria monitoria (purché presidiate da estratto autentico notarile) e come fosse altrettanto pacifico che, in sede di opposizione, si fosse aperto un giudizio ordinario nel quale il (presunto) creditore opposto non aveva perso il ruolo di attore sostanziale, destinatario dell’onere probatorio pieno ex art. 2696 c.c.
Al fine di disimpegnarsi dall’obbligo della prova – e nel malizioso tentativo di ingannare il Giudice di Pace – Controparte richiamava, sul punto, una sentenza del Tribunale di Salerno e una del Giudice di Pace Napoli.
Si precisava che entrambe facevano applicazione del principio sancito dall’art. 115 c.p.c., secondo cui, a fronte della raffigurazione di più fatti, la parte che – pur contestando – non voglia favorire l’avversario, è onerata della diversificazione di fatto da fatto; diversamente, Ella avrebbe corso il rischio il rischio di vedere una negazione complessiva trattata alla stregua di contestazione generica e, quindi, idonea a sollevare la controparte dai propri oneri probatori.
Si ricordava che Dottrina e Prassi fossero unanimi nel ritenere che la contestazione è specifica solo laddove contrasti il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile oppure con una difesa che apparisse seria per la puntualità dei riferimenti richiamati.
Si contestava che, nella narrativa del proprio ricorso, Enel non aveva specificato quale dei criteri indicati dall’art. 5.1. delle Condizioni Generali avesse applicato, non aveva fornito i dati di prelievo tramite il deposito delle fatture d’acquisto dal proprio Distributore né aveva indicato i consumi storici del Cliente, né li aveva infine desunti dalla potenza indicata in Contratto né dalla modalità d’uso dell’energia.
La tesi di Enel recava natura autoreferenziale in quanto fondata su documenti di natura meramente domestica.
Le tesi avversarie erano state tempestivamente e specificatamente contestate dall’opponente che ricordava come fosse noto che, in ambito contrattuale, la distribuzione dei carichi probatori fosse tale per cui l’asserito creditore deve porre a base del proprio presunto diritto di credito fatti costitutivi dell’AZIONE e che il presunto debitore circostanze modificative, ostative o estintive a base della propria ECCEZIONE.
Citava, in particolare, il precedente di Cass. 12 gennaio 2016, n°299 che confermava l’insegnamento (oramai granitico) secondo cui “ la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all’esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto”, con le conseguenze che, laddove “il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (in questo senso vedasi anche Cass. 18/02/1995 n° 1798; Cass. 03/07/1998 n° 6502; Cass. 13/06/2006 n° 13651; Cass. 15/01/2009 n° 806; Cass. 28/06/2010 n° 15383; Cass. 21/07/2003 n° 11343; Cass. 17/12/2004 n° 23499; Cass. 05/08/2011 n° 17050; Cass. 13/01/2014 n° 462; nella giurisprudenza di merito Tribunale di Modena 16/05/2012 n° 816; Tribunale di Milano 02/12/2014 n° 14364; Tribunale di Salerno 02/11/2014 n° 5532; Tribunale di Messina 03/05/2006 n° 189; Tribunale di Padova 25/11/2014 n° 3159).
A declinazione del caso concreto, era quindi pacifico in diritto:
1) – che Enel avrebbe dovuto offrire la prova del proprio asserito diritto di credito (dovendo ottemperare all’art. 2696 c.c. e non potendo costituire, per Prassi costante, la fattura stessa valido elemento di prova delle prestazioni eseguite);
2) – che, una volta adempiuto all’onere della prova da parte di Enel (poiché “actore non probante, reus absolvitur”), e solo allora, il Consumatore avrebbe dovuto domandare di provare la propria ECCEZIONE (di avere versato quanto dovuto).
3) – che, in effetti, fosse emerso dal punto di vista documentale che il Consumatore avesse formulato opposizione a decreto ingiuntivo contestando la domanda di Enel in modo puntuale e specifico, introducendo e provando – in via di eccezione (estintiva) – fatti e gli argomenti (la prova documentale del pagamento) ontologicamente e logicamente incompatibili con quelli introdotti – in via di azione – dall’Opposta.
Al contrario, la portata probatoria delle asserzioni avversarie secondo cui “…le fatture in tale sede prodotte emesse sulla base dei dati effettivamente RILEVATI….” o che “ i consumi di energia elettrica fatturati dell’opposta sono EFFETTIVI e CONGRUENTI con quanto rilevato e trasmesso dal distributore competente e le fatture in contestazione sono assolutamente ANALITICHE. Inoltre le suddette bollette contengono, oltre alla indicazione dettagliata dei consumi, le tariffe applicate nel regime del mercato libero.” era pari al mero flatus vocis poiché fondate su documenti domestici.
La causa si concludeva con la soccombenza di Enel, anche in punto di spese.

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