In una recente ordinanza del febbraio 2021, il Giudice della I Sezione del Tribunale di Varese – a scioglimento di una riserva assunta nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei Coniugi – ha onerato parte ricorrente di richiedere la trascrizione del proprio matrimonio celebrato all’Estero nei registri dello stato civile di uno dei Comuni dello Stato Italiano nelle forme dell’art. 19 del D.P.R. 396/2000, ricordando che l’omissione costituisce elemento ostativo alla pronuncia di separazione o di scioglimento del matrimonio.

Ha ritenuto il Giudice che, sebbene l’art. 19 DPR n. 396/2000 preveda la mera possibilità che “su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all’estero. […] L’ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell’atto trascritto a richiesta degli interessati”, tale possibilità diventi un incombente necessario laddove i cittadini stranieri intendano ottenere una statuizione relativa al vincolo matrimoniale formatosi all’estero, dovendo tale modifica dello status essere debitamente pubblicizzata, assicurando in questo modo un sistema di conoscenze legali il più possibile certo e completo, anche relativamente a cittadini stranieri ma residenti nel territorio italiano.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità e di merito che non richiede – ai fini della pronuncia sul vincolo – la trascrizione dell’atto di matrimonio in Italia sul duplice presupposto

  • che tale formalità non sarebbe un elemento costitutivo del vincolo “in quanto il matrimonio, anche se contratto all’estero, è valido in Italia sempre che sussistano i requisiti richiesti dalla legge del luogo di celebrazione”;
  • che sarebbe priva di rilievo, al fine di richiedere la trascrizione dell’atto di matrimonio, la circostanza che, in assenza della stessa, la sentenza sarebbe improduttiva di effetti nel nostro ordinamento, non potendo la pronuncia essere annotata nei registri dello stato civile italiano (cfr. ex plurimis, Tribunale Parma, sent. n. 7 del 2 gennaio 2017 e Cass. Civ. 569/1975 e Cass. n. 569/1975)1

ma ha aderito all’opposto orientamento minoritario poiché non ha giudicato convincenti tali ragioni, atteso che:

  1. quanto al primo argomento, la ritenuta necessità della trascrizione dell’atto di matrimonio non varrebbe ad attribuire alla stessa alcuna efficacia costitutiva, non potendosi revocare in dubbio che l’atto di matrimonio celebrato all’estero sia valido “quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”, come previsto dall’art. 28 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 (Cass. Civ. 17620/2013).

Precisa la Giudice che, a ben vedere, però, tale norma si riferisce alla validità e all’efficacia dell’atto inter partes, senza in alcun modo riferirsi alla sua opponibilità ai terzi e pare pertanto inconferente il richiamo alla stessa al fine di escludere la necessità della trascrizione, la cui funzione tipica è proprio quella di rendere pubblico erga omnes il contenuto dell’atto scritto;

  • quanto al secondo argomento, lo stesso apparirebbe inconciliabile con le ipotesi – quale quella di specie – in cui la sentenza da pronunciarsi contenga anche statuizioni riguardanti i figli minori delle parti e le obbligazioni economiche accessorie relative ai minori o ai rapporti tra i coniugi, necessariamente efficaci nel nostro ordinamento, per la stessa volontà delle parti che hanno avanzato specifiche domande relativamente a tali profili; aderendo all’orientamento maggioritario, tali decisioni verrebbero ad essere assunte in un provvedimento improduttivo di effetti quanto allo status, contrariamente a quanto sicuramente voluto dalle parti;
  • che, inoltre, l’attribuzione di un carattere pieno al termine “trascrizione” contenuto nell’art. 19 del D.P.R. n° 396/2000 consentirebbe un sistema di conoscenze legali certo e completo anche con  riguardo ai cittadini stranieri residenti in Italia il cui numero è sempre in aumento;
  • che, verosimilmente, l’opposizione alla trascrizione manifestata dall’Ufficiale di Stato Civile interpellato dalle parti si fonda sulla tradizionale interpretazione dell’art. 19 D.P.R. n° 396/2000, recepita nella Circolare del Ministero dell’Interno Miacel n. 2/2001, secondo la quale con il termine “trascrizione”, contenuto nella disposizione sopra citata, non si sarebbe richiamata la funzione tipica della trascrizione, ossia quella di conferire valore pubblicitario erga omnes all’atto trascritto e alle successive annotazioni, bensì quella di meramente riprodurre l’atto straniero al fine di consentire agli interessati di ottenere più agevolmente la copia integrale di tali atti, con la conseguente  impossibilità di annotare alcunchè su tali atti;
  • che tale interpretazione restrittiva attribuisce al termine “trascrizione” un significato improprio e pare volta unicamente a ridurre la portata applicativa della disposizione;
  • che alcune pronunce di merito hanno criticato tale interpretazione, affermando che – alla trascrizione di cui all’art. 19 DPR n. 396/2000 – devono attribuirsi il significato e le funzioni tipiche (in particolare si legge: “non può essere attribuita solo una funzione riproduttiva, avendo essa natura e finalità pubblicitarie con la conseguenza che i coniugi possono ottenere l’annotazione del regime patrimoniale da essi prescelto”, Tribunale di Venezia n. 470/2006, Tribunale di Monza 31 marzo 2007; Tribunale di Torino 14 maggio 2009);
  • che un primo superamento della non condivisibile interpretazione sopra riportata si è avuto con il parere del Consiglio di Stato n. 1732/2011 avente ad oggetto la possibilità di effettuare le annotazioni relative alle convenzioni matrimoniali concluse tra i coniugi in Italia con riguardo ad atti di matrimonio formati all’estero e relativi a cittadini stranieri residenti in Italia;
  • che, con il parere sopra richiamato, il Consiglio di Stato ha ammesso la possibilità di procedere alle annotazioni anche relativamente ad atti formati all’estero e trascritti ai sensi dell’art. 19 DPR n. 396/2000 limitatamente alle specifiche ipotesi dell’esistenza di convenzioni matrimoniali stipulate in Italia da coniugi stranieri e per le quali è imposta dalla legge l’annotazione;
  • che, a seguito di tale parere, il Ministero dell’Interno ha emessa nuova Circolare n. 0010307 del 3.8.2011, con la quale ha recepito l’apertura indicata dal Consiglio di Stato;
  • che in ogni caso, anche alle trascrizioni di cui all’art. 19 DPR n. 396/2000 deve ritenersi applicabile il vaglio della non contrarietà all’ordine di pubblico di cui all’art. 17 del decreto richiamato

In conclusione, secondo il contenuto critico e ragionato della recente ordinanza della Giudice varesina, il matrimonio estero deve essere trascritto in Italia ai fini della pronuncia di divorzio da parte del Giudice italiano.

 

 

 

 

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