Spesso, alla notizia di un reato, specie se efferato, si pretende che il presunto colpevole venga subito posto in stato di detenzione e che vi sia mantenuto fino alla fine del processo. Ma tutto ciò non sempre accade e i cittadini onesti vedono così sfumare la propria fiducia nei confronti della legge.  Questa concezione è però basata su una visione distorta e incompleta della giustizia. Infatti, il sistema penale italiano prevede un istituto che permette la detenzione anticipata rispetto alla conclusione del processo, la CUSTODIA CAUTELARE, ma subordina  la sua applicazione a vincoli e presupposti rigorosi, a causa dell’importanza del bene  fondamentale che con essa viene compresso: la LIBERTA’ PERSONALE. Tale diritto è infatti sancito dall’art. 13 della Costituzione, il quale afferma che la libertà personale è inviolabile e che non è ammessa nessuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Nell’ambito dei diritto costituzionale, occorre inoltre ricordare che il secondo comma dell’art. 27 Cost. dispone che l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva, ossia fino a quando la sentenza di condanna non è più soggetta ad impugnazione.
La custodia cautelare è una misura cautelare personale coercitiva (ossia un istituto che comporta la privazione della libertà personale) e come tale, può essere adottata, in quanto l’accusato in attesa di giudizio si presume non colpevole, solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza e in presenza di una delle esigenze cautelari contenute nell’art. 274 c.p.p., consistenti nel pericolo di inquinamento delle prove, nel pericolo di fuga e nella pericolosità sociale dell’indagato o dell’imputato, ossia nel pericolo di reiterazione del reato o di commissione di altro grave reato. Come affermato anche da uno dei massimi giuristi italiani, Valerio Onida, “le condizioni che legittimano la misura restrittiva devono  essere accertate in concreto e le misure adottate devono essere proporzionate e ristrette al minimo indispensabile per fronteggiare in concreto le riscontrate esigenze cautelari”.
Dato il livello particolarmente elevato di limitazione della libertà personale,  la custodia:
–          non può essere disposta se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa sospensione condizionale della pena;
–          ai sensi dell’art. 275 comma 3 può essere disposta solo quando ogni altra misura risulti inadeguata alla tutela dell’esigenza cautelare per la quale è stata richiesta;
–          non può essere disposta quando gli imputati sono donne incinte o madri di prole di età inferiore a 3 anni e con esse conviventi oppure padri, quando la madre è deceduta o assolutamente impossibilitata ad assistere  alla prole, e alle persone di età superiore ai settant’anni;
–          non può essere disposta, nè mantenuta  quando l’imputato è affetto da AIDS o da grave deficienza immunitaria od altra malattia particolarmente grave, per la quale le condizioni di salute sono incompatibili con lo stato di detenzione;
–          può essere disposta solo per delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni.
L’applicazione di questa misura diventa OBBLIGATORIA solo in alcuni tassativi casi, ossia nel caso in cui si proceda per reato di omicidio, induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia minorile e iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
È necessario ricordare che la custodia cautelare, come tutte le misure cautelari, viene applicata su richiesta del pubblico ministero e mai d’ufficio dal giudice. Può essere richiesta durante le indagini, l’udienza preliminare o durante il processo, e dalla fase in cui ne viene richiesta l’applicazione dipende la durata massima. Infatti tale misura non è predisposta per un periodo di tempo indeterminato, ma sono previsti TERMINI DI DURATA MASSIMA, ai sensi dell’art. 303 c.p.p., fissati in relazione ad ogni stato e grado del procedimento e alla gravità del reato per cui si procede, desunta dalla pena in astratto fissata dalla legge; anche se la scarcerazione per la decorrenza del termine di fase non esclude che la medesima misura sia disposta nella successiva fase del giudizio, fermo il necessario rispetto del termine omnicomprensivo.
La custodia cautelare perde efficacia:
–          nelle indagini preliminari, per effetto della caducazione del suo provvedimento, se non è stato emesso provvedimento di rinvio a giudizio o ordinanza di giudizio abbreviato o sentenza di patteggiamento e entro 3 o 6 mesi o 1 anno, in base alla gravità del reato;
–          nel giudizio di primo grado, se dall’emissione del provvedimento di rinvio a giudizio sono decorsi, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna, 6 mesi, 1 anno o 1 anno e 6 mesi, in base alla gravità del reato;
–          nel giudizio abbreviato, quando dall’emissione dall’ordinanza con cui è disposto tale giudizio sono decorsi, senza sentenza che sia stata pronunciata sentenza di condanna, 3, 6 o 9 mesi, in base alla gravità del reato;
–          nel giudizio di appello, quando dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado sono decorsi, senza che sia stata pronunciata sentenza d’appello, 9 mesi, 1 anno o 1 anno e 6 mesi; questi termini si applicano anche quando dalla pronuncia della sentenza di condanna in appello non si è giunti ad una condanna irrevocabile.
È possibile che i tali termini vengano prorogati prima della scadenza, su richiesta del pubblico ministero solo in due casi:
–          quando, in ogni stato è grado del procedimento di merito, è disposta perizia sullo stato di mente dell’imputato e la proroga viene disposta per il tempo assegnato per l’espletamento della perizia;
–          durante le indagini preliminari, quando sussistono gravi esigenze cautelari che rendano indispensabile il protrarsi della custodia.
La proroga è rinnovabile solo una volta e in ogni caso i termini di durata massima non possono essere superati di oltre la metà. La durata complessiva della custodia, considerate anche le proroghe, non può superare il termine di 2, 4, 6 anni, in base alla gravità del reato perseguito e, in ogni caso,  la durata della custodia, ossia considerando eventuali periodi di sospensione,  non può superare il doppio dei termini di durata massima previsti.
Detto questo, se non ricorrono i presupposti richiesti, l’imputato può essere detenuto solo per effetto di una sentenza di condanna, ossia solo dopo l’espletamento di un processo equo. Come affermato da Valerio Onida, “il principio del “minimo sacrificio” della libertà personale prima della condanna, per cui la carcerazione preventiva non può essere usata in funzione di anticipazione della pena, ma solo per soddisfare specifiche esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, è chiaramente implicito nella Costituzione. La gravità dei reati per cui si procede non c’entra: l’apprezzamento di essa deve trovare posto, come afferma la Corte, attraverso la «comminatoria di pene adeguate, da infliggere all’esito di processi rapidi a chi sia stato riconosciuto responsabile di quei reati, in sede di fissazione e di applicazione della pena», e non già con «una indebita anticipazione di queste prima di un giudizio di colpevolezza»”.
È necessario, quindi, comprendere che la custodia cautelare è una misura  alla quale i giudici non possono liberamente fare  ricorso, dato che l’applicazione è subordinata al ricorrere di determinati presupposti, ma soprattutto che tale misura NON CONSISTE IN UNA PENA PREVENTIVA, potendo l’imputato essere comunque assolto alla fine del processo. Infatti, l’indagato in attesa di giudizio, anche se viene sottoposto a custodia cautelare in carcere, è considerato innocente fino a sentenza passata in giudicato.
Se questa misura cautelare, così invasiva e restrittiva di una delle libertà più importanti della persona umana, non viene applicata significa, che non è possibile  adottarla, per mancanza dei requisiti oppure non è ritenuta necessaria, perché non sussiste un’esigenza cautelare da difendere.
Il timore più diffuso tra i cittadini, nel momento in cui non viene disposta la carcerazione preventiva, è che il soggetto indagato possa reiterare il reato o possa commetterne uno diverso, aumentando la sensazione di mancata tutela sia nella vittima del reato che si persegue, sia nella gente comune. Alla luce di quanto sopra esposto, si tratta di un timore infondato, essendo il pericolo di reiterazione del reato una delle esigenze cautelari, quindi una delle ipotesi in cui può essere disposta la misura in parola.
In conclusione, occorre avere più fiducia nella magistratura, il cui scopo è esclusivamente quello di reprimere e punire i reati, a tutela delle vittime e di tutti i cittadini che chiedono giustizia.

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