Patrocinio a spese dello Stato.

(E NON GRATUITO PATROCINIO)
(RICONOSCIUTO SOLO PER ATTIVITA’ DI ASSISTENZA E DIFESA GIUDIZIALE ED ESCLUSO PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA STRAGIUDIZIALE)

Per quanto concerne l’ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato (qui di seguito “Beneficio”), per correttezza e trasparenza, desidero attirare la Sua attenzione sulle seguenti circostanze che La invito a leggere con particolare attenzione.

Il Legislatore ha previsto l’accesso al Beneficio delle Parti non abbienti al Giudizio civile e penale, alla procedura di Mediazione (articoli da 15-bis a 15-undecies D. Lgs. 4 marzo 2010, n° 28) e/o a quella di Negoziazione Assistita (articoli da 11-bis a 11-undecies del D.L. 12 settembre 2014, n° 132, convertito dalla L. 10 novembre 2014, n° 162) nelle materie per cui tali procedimenti devono essere esperiti obbligatoriamente.

ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

L’attività di consulenza (colloquio in Studio) che l’avvocato presti al proprio assistito non é invece ammessa tra quelle ricomprese nel Beneficio, con la conseguenza che il relativo compenso é a carico del cliente (CNF 28/12/2017, n. 254/17).

Di conseguenza, il Cliente che – pure avendo diritto ad accedere al Beneficio – riceva una consulenza ma che, successivamente, decida di non promuovere il Giudizio, è tenuto a corrispondere al proprio Avvocato il compenso per la consulenza.

ATTIVITA’ GIUDIZIALE

 

Il Cliente – una volta ammesso al Beneficio (in via anticipata e provvisoria, salvo conferma al termine del Giudizio) e promosso il Giudizio – non dovrà, in alcun caso, corrispondere all’Avvocato alcun compenso aggiuntivo ma solo riconoscere al Patrono la refusione delle spese, in quanto documentate.

Egli dovrà – anche se ammesso al Beneficio in via anticipata e provvisoria – corrispondere il compenso al proprio Avvocato nei seguenti casi:

  1. decida di revocare l’incarico al proprio Avvocato o rinunci al Giudizio;
  2. riceva rinuncia al mandato dal proprio Avvocato nel caso in cui il Professionista rilevi, a mandato già conferito, che le ragioni del proprio cliente sono fondate su illeciti (ad esempio, una truffa o una falsa testimonianza, un falso documentale, etc…);
  3. rifiuti, al termine del Giudizio, di fornire al proprio Avvocato la documentazione reddituale utile alla liquidazione del compenso da parte dell’Erario;
  4. abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave ma l’ipotesi, per quanto concerne il Sottoscritto, è pressoché impossibile, atteso che – per ragioni di prudenza – chi scrive si impegna ad incoraggiare cause o a resistere in Giudizio solo nel caso di un’adeguata prognosi di vittoria;
  5. riceva provvedimento giudiziale di revoca del Beneficio per proprie mutate condizioni patrimoniali verificatesi successivamente alla delibera di ammissione;

 

REDDITO RILEVANTE AI FINI DELL’AMMISSIONE AL BENEFICIO

 

Con Decreto del 10 maggio 2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2023), il Ministero della Giustizia ha adeguato i limiti di reddito per l’ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato (qui di seguito “Beneficio”), fissando il limite a € 12.638,01 euro per i prossimi 2 anni.

E’ indispensabile chiarire a quale reddito la Legge faccia riferimento poiché può accadere – ed è accaduto – che, anche per ignoranza da parte di Enti o professionisti, il Cliente possa cadere in errore, fornire all’avvocato informazioni errate sulla propria situazione patrimoniale e incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 95 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n° 115 che punisce “… con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37…” chi commetta “…falsità o… omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste dall’articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d” prescrivendo che “…la pena è aumentata se dal fatto consegue l’ottenimento o il mantenimento dell’ammissione al patrocinio…” e che “… la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva, e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Dunque, è necessaria grande cautela.

La norma da prendere in considerazione per una corretta valutazione del reddito rilevante per l’ammissione al Beneficio è l’art 76, terzo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002 dispone che “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito (n.d.r. per l’ammissione al Beneficio), si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.”

Come riconfermato – ancora di recente – da Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza del 10 maggio 2023, n°28810, ai fini della determinazione del reddito da prendere in considerazione per l’ammissione al Beneficio (e per la conservazione del medesimo Beneficio al termine del processo), viene infatti in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all’individuazione dell’imposta da pagare.

Peraltro, come ribadito – tra le tante – da Cass. 42618/2024, “l’ISEE è un criterio non valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il d.P.R. n. 115/2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione” e Vi invito, quindi, a diffidare da coloro (Uffici pubblici o professionisti) che Vi richiedano l’I.S.E.E. per la domanda di ammissione al Beneficio. 

Dalla lettura dell’art. 76 d.p.r. 115/2002 e della Prassi consegue quindi che, ai fini del calcolo del reddito corretto per l’ottenimento del Beneficio, è indispensabile tenere in considerazione, oltre ai redditi eventualmente esclusi dalla Dichiarazione dei Redditi, anche:

  • del reddito complessivo della c.d. “famiglia di fatto” e, cioè, di quello dei familiari conviventi anche se non iscritti nel certificato di Stato di famiglia (Cass. Pen. 28 ottobre 2016, n. 45511; Cass. Pen. sez. IV, 18 aprile 2018, n°17426);
  • degli gli assegni di mantenimento per i figli (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 18818/2016; Cass., Sez. 2 Civ., ord. 24378/2019);
  • delle prestazioni sociali erogate da INPS, INAIL, Enti Locali, ecc. anche se non sottoposte a IRPEF;
  • dell’Assegno per il Nucleo Familiare / Assegno Unico Figli erogato a INPS (Cass., Sez. 4 Pen., sent. 39067/2012);
  • delle pensioni (di vecchiaia, invalidità ecc.: Cass., Sez. 4 Pen., sent. 23223/2016; Cass., Sez. 4 Pen., sent.27106/2020);
  • del Reddito di Cittadinanza (Agenzia delle Entrate, interpello n. 956-2517/2020) o similari e indennità di disoccupazione o di mobilità e la Cassa Integrazione;

In altre parole, per l’ammissione al Beneficio, occorre prendere in considerazione anche altri redditi (redditi diversi, redditi esenti dall’imposta sul reddito) rispetto a quelli considerati per la compilazione del R.E.D., del 730, del C.U.D. e dell’I.S.E.E.

in conclusione, va quindi ribadito che, come già sottolineato dalla Corte Costituzionale e dal prevalente orientamento della Corte di Cassazione, l’attuale art. 76 del d.p.r. 115/2002 (norma di riferimento) non può essere interpretato secondo le categorie del diritto tributario (che viene, invece, applicato da chi Le prepara il R.E.D. o l’I.S.E.E.) ma va inquadrato nel differente sistema delle regole sottese all’intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti, a fronte della quale l’accertamento della condizione di ” non abbiente” deve attingere a categorie per cui rilevi l’accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio.

Per la documentazione necessaria al sottoscritto per il deposito della domanda di ammissione al Beneficio, si inviata alla consultazione della pagina reperibile al seguente link:

 

https://www.ordineavvocativarese.it/wp-content/uploads/2020/11/ELENCO-DOCUMENTI-DA-ALLEGARE-ALLISTANZA.pdf