
Allo stato attuale, la religione musulmana non è regolata da alcuna intesa stipulata con lo Stato italiano ai sensi della Costituzione, in quanto non risulta infatti approvata alcuna legge di intesa tra lo Stato e una rappresentanza dell’Islam (art. 8, comma 3, Cost.).
La mancata intesa non incide sull’esercizio della libertà religiosa che trova tutela diretta e immediata nella Costituzione.
In particolare, il diritto di professare e praticare la fede islamica – anche in forma associata e mediante luoghi di culto – è garantito dal principio di eguaglianza e divieto di discriminazione, anche in ragione della religione (art. 3 Cost.), dal principio di pari libertà delle confessioni religiose (art. 8, comma 1, Cost.), dal diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento (art. 8, comma 2, Cost.) e della libertà di professare la propria fede e di esercitare il culto in privato e in pubblico, purché non in forme contrarie al buon costume (art. 19 Cost.).
In giurisprudenza, la Corte costituzionale ha ribadito il carattere immediatamente precettivo di tali norme, a tutela di tutte le confessioni, anche prive di intesa (Corte cost., tra le altre, sentenze sul principio di laicità e sul pluralismo religioso – ad es. sent. n. 203/1989; n. 195/1993; n. 327/2002; n. 63/2016).
È giuridicamente possibile avanzare richiesta di apertura di una moschea anche in assenza di intesa, in quanto l’apertura di un luogo di culto rientra nel contenuto effettivo della libertà di religione, in quanto strumentale all’esercizio del culto in forma pubblica (art. 19 Cost., in collegamento con art. 8, comma 1, e art. 3 Cost.) e la pretesa di subordinare l’apertura di una moschea alla stipula di una intesa si porrebbe in contrasto con la diretta efficacia delle norme costituzionali sulla libertà di culto (art. 19 Cost.), con il principio di eguaglianza delle confessioni (art. 8, comma 1, Cost.) nonché con il divieto di discriminazioni (art. 3 Cost.).
La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che le intese non sono condizione di esistenza o esercizio della libertà religiosa, ma strumenti di disciplina pattizia e cooperazione (Corte cost., orientamenti in tema di rapporti Stato–confessioni diverse dalla cattolica, con particolare riguardo alla natura non “costitutiva” dell’intesa – ad es. sent. n. 346/2002; n. 52/2016).


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