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Le parole sono importanti!”. La reazione di Nanni Moretti nel celeberrimo film equivale a quella dell’avvocato che, richiesto di esprimere il proprio parere su di un rapporto conflittuale (tra colleghi, tra coniugi, tra sconosciuti), ha di fronte un Cliente gugolamente preparato e attrezzato, fidelizzato a “Forum”, a “Pomeriggio Cinque” e ad altre amene trasmissioni che, quotidianamente, complicano la vita del Legali costringendoli a quella pars destruens oramai indispensabile ai fini della formulazione di un parere.

Il Cliente pretende e protesta il deposito una denuncia in sede penale. Ma “le parole sono importanti”.

Elenco qui di seguito le fattispecie penali più comuni che alimentano e compulsano la fantasia e l’entusiasmo dei più.

DIFFAMAZIONE.  L’art. 595 del codice penale punisce chi offenda l’altrui reputazione “…comunicando con più persone “ e occorre sempre valutare se, ad un esame complessivo del contenuto di quanto proferito, il presunto offensore abbia esercitato il diritto di critica con continenza verbale, vale a dire se abbia censurato – pur a torto – la condotta o la persona dell’asserito offeso in modo sprezzante e talvolta polemico ma senza trascendere in attacchi personali, diretti a colpire su di un piano individuale la sua sfera morale.

Per quanto concerne, in particolare, il requisito importantissimo della “continenza verbale”, i Tribunali insistono nello scrivere che essa equivale a proporzione rispetto ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurare un lecito rapporto dialogico e dialettico.

La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anonimo ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati.

OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE. L’art. 341 bis del Codice Penale punisce “Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.” e si rileva subito l’inapplicabilità della norma alle vicende occorse in ambiti che non possano essere qualificati come “luogo pubblico” o “aperto al Pubblico”.

ATTI PERSECUTORI (STALKING). L’art. 612- bis del Codice Penale punisce “…chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.”.

La norma richiede quindi: a) la presenza di condotte reiterate di violenza/minaccia o molestia; b) l’insorgenza nella vittima del fondato timore di subire offesa alla propria integrità fisica o morale; c) in numero e consistenza tali da e da provocare nella stessa un perdurante e grave stato di ansia (da intendersi come un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima che provoca un’alterazione delle abitudini di vita), ovvero un fondato timore per l’incolumità propria o anche di un proprio congiunto.

Quanto al primo requisito, parrebbe spesso ravvisarsi la fattispecie della molestia (da intendersi con ogni attività che alteri dolorosamente o fastidiosamente l’equilibrio psico-fisico normale di un individuo) ma occorrerà valutare il requisito della reiterazione delle condotte e la loro consistenza consistenza (capacità di alterazione delle normali abitudini di vita).

Questa fattispecie penale è una di quelle che, spesso, vengono richiamate nel linguaggio comune per giustificare ogni tipo di attrito tra persone ma che, nei Tribunali, hanno una definizione ben diversa.

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE. L’art. 660 del Codice Penale punisce “chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.

Sembrerebbe potersi ravvisare il disturbo (da intendersi con tutto ciò che interferisce con le condizioni di vita e di lavoro di una persona normale) ma sia la molestia che il disturbo costituiscono elementi costituitivi di fattispecie penale solo ove arrecati per petulanza o per altro biasimevole motivo.

La petulanza consiste in una modalità della condotta caratterizzata da arroganza o pressante insistenza, impertinenza, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertà e della quiete delle altre persone.

Il motivo biasimevole consiste in ogni movente dell’azione riprovevole in sé stesso o in relazione alle qualità o alle condizioni della persona presa di mira, come il motivo di scherno o quello di dispetto.

In ambito lavorativo, a parere di chi scrive, può spesso difettare il requisito spaziale del “luogo pubblico” o “aperto al pubblico”, nonché del motivo biasimevole (del fine ingiustificato) poiché, anche dando per scontato che i richiami siano del tutto infondati, essi possono essere stati formulati nell’ambito di un’azione amministrativa (esercizio di un potere disciplinare riconosciuto) e di una discrezionalità amministrativa che deve, tuttalpiù, essere censurata davanti al Giudice Amministrativo e non quello Penale.

MOBBING. Per identificare il fenomeno, dottrina, giurisprudenza e psicologi del lavoro hanno chiarito che non ogni comportamento pur vessatorio può essere considerato mobbing, occorrendo una durevole serie di comportamenti vessatori e persecutori (protratta per almeno sei mesi) tali da arrecare – in un rapporto di causalità diretta – una situazione di sofferenza nel dipendente, incidente sulla persona e, in particolare, sulla sua sfera mentale, relazionale e psicosomatica.

Le condotte sono quelle che celano una situazione di continua denigrazione della professionalità del dipendente; un’azione persecutoria mirata nei suoi confronti; una violenza psicologica particolarmente accanita; atti e comportamenti che, considerati nel loro insieme sotto il profilo delle norme regolatrici del rapporto di lavoro, determinino l’abusiva ingerenza nelle competenze del dipendente, riducendo marcatamente l’ambito di autonomia operativa che gli compete, con una progressività che giunga al punto di creare condizioni ostative alla possibilità di svolgere l’attività lavorativa.

Oltre che sul piano della professionalità, è mobbing il comportamento che attacca il dipendente anche sotto il profilo della personalità morale, mediante frasi ingiuriose, diffamatorie e screditanti; reiterate minacce di sanzioni disciplinari; addebiti di responsabilità insussistenti, anche con formali contestazioni, e financo ripicche.

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In conclusione, se “le parole sono importanti” (e, in diritto come in amore, le parole sono importanti) occorre necessariamente consultare un Legale per potere ascrivere a “mobbling”, a “stalking”, a “diffamazione” realtà fenomeniche che, spesso, costituiscono semplici condotte di maleducazione e di prepotenza.